A proposito di Conte...
ho trovato questo:
Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può
autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.
http://www.figc.it/Assets/contentresour ... oad_it.pdf
e
http://www.assoallenatori.it/aiacweb.ns ... 740039d632
In caso di squalifica
di Salvatore Scarfone
Per situazioni contingenti che recentemente sono assurte agli onori della cronaca, torna di attualità il tema legato al comportamento che debbono osservare i tecnici colpiti da squalifica. L’art. 22, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva tratta appunto il tema relativo all’esecuzione delle sanzioni a carico degli allenatori:
“I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare, sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l’accesso all’interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi”.
Solitamente il Giudice Sportivo, nel caso rilevi la mancata osservanza del precetto normativo in esame, usa considerare la giornata di squalifica come non scontata, rinnovandola dunque per la settimana successiva. Ma come si acquisisce la prova di tale comportamento sanzionabile?
Certamente non può essere utilizzato l’art. 35, comma 1.2 (riprese televisive o altri filmati), perché limitato ai casi di ammonizione, espulsione o allontanamento di soggetto diverso dall’autore dell’infrazione, e dunque soggetto che sta partecipando alla gara, e non del tecnico squalificato che non può parteciparvi; né può applicarsi il successivo punto 1.3, limitato soltanto alle condotte violente o gravemente antisportive e, da poco tempo a questa parte, anche alle espressioni blasfeme, non udite dall’arbitro.
Né può applicarsi altresì il resto dei punti di cui al comma 1 dell’art. 35, aventi sempre come presupposto le condotte che abbiamo riportato. Come può dunque acquisirsi la prova dell’infrazione di cui ci stiamo occupando? Ritengo che l’eventuale segnalazione operata dall’arbitro nel suo referto possa senz’altro essere utilizzata, ciò perché all’arbitro è affidato il compito di preservare la regolarità tecnica e sportiva delle gare, l’osservanza delle regole del gioco del calcio e delle regole disciplinari vigenti, con gli ulteriori poteri stabiliti dall’art. 64 Noif, concernenti valutazione e decisioni pregiudizievoli per la propria incolumità degli assistenti e dei calciatori o lesivi della piena indipendenza di giudizio. L’arbitro è obbligato ad astenersi dal dare inizio a una gara o dal farla proseguire se nel recinto di gioco si introducano persone la cui presenza non è consentita dalle disposizioni federali: e dunque anche il tecnico squalificato. Tanto più, può assurgere a prova la relazione del commissario di campo, ex art. 68 Noif, la cui competenza si estende all’andamento delle gare, alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico e altresì al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle squadre.
Ulteriore fonte di prova sono le relazioni degli inviati dell’ufficio indagini che direttamente rilevano il comportamento proibito dell’allenatore. Ovviamente il punto focale della questione è quello della percezione diretta, inequivoca, del fatto che lo squalificato stia impartendo direttive alla squadra direttamente o per interposta persona o attraverso l’uso di telefonini o altro mezzo, o peggio si introduca negli spogliatoi o nel recinto di gioco. Molto spesso è questione di “fortuna”, nel senso che può capitare che un tecnico di serie A venga ripreso dalle telecamere in atteggiamenti chiaramente vietati e non venga deferito perché nessuno dei soggetti all’uopo abilitati lo ha rilevato, e che in stadi semivuoti o deserti l’allenatore dilettante venga invece colto in flagranza di tali comportamenti vietati dal solo spettatore presente in tribuna (che appunto, per sua sfortuna, è il commissario di campo o l’inviato della procura federale) o direttamente da uno degli ufficiali di gara. Sarebbe pertanto consigliabile attenersi alle disposizioni federali senza tentare aggiramenti di qualsivoglia tipo. Con ciò si otterrebbe un duplice vantaggio per la categoria: da un lato si acquisirebbe maggior prestigio dando esempi positivi nel rispetto delle regole di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’etica e del fair play su cui tanto si è investito; dall’altro, si favorirebbe la valorizzazione delle figure dei collaboratori, colleghi tecnici anch’essi, altrettanto preparati, a cui per una domenica o due può benissimo essere affidata la squadra, preparando preventivamente tutte le possibili situazioni che potrebbero crearsi e affidando alla loro capacità e professionalità le poche cose non previste o non prevedibili che dovranno essere risolte dall’intuito del momento.
* Salvatore Scarfone, Avvocato, fiduciario AIC, Componente della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico