Rosa e ingaggi
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Re: Monte Ingaggi
Aspetto lumi da santiago ma a me non sembra che il monte ingaggi si sia ridotto sensibilmente dal 2012 al 2013.
Le cifre che leggo, 66-67 milioni lordi, mi sembrano bassine. Siamo più sugli 80 milioni.
Le cifre che leggo, 66-67 milioni lordi, mi sembrano bassine. Siamo più sugli 80 milioni.
Ich begriff, daß Menschen zwar zueinander sprechen, aber sich nicht verstehen; daß ihre Worte Stöße sind, die an den Worten der anderen abprallen; daß es keine größere Illusion gibt als die Meinung, Sprache sei ein Mittel der Kommunikation zwischen Menschen.
Re: Monte Ingaggi
stadio,vittorie,sponsor derivanti dalle vittorie,siamo indietro anni luce in italia,fatemi lo stadioDedé ha scritto: Non ho fatto con calcolatrice, ma ad occhio siamo
2011/2012 42-43 milioni netti circa.. (costo personale 102.800.000) - [peso sui ricavi di Costo del personale 88%]
2012/2013 33-34 milioni netti circa..
A me il dato del peso sui ricavi del Costo del personale sembra pazzesco... la Uefa cita il 70% come valore massimo.
Il Manchester United 2010/11 46%; Arsenal 55%; Chelsea 84%.

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Re: Monte Ingaggi
Scusa prendi per buono dei dati che vengono da dove non si sa?cerbero ha scritto:
io prendo per buono i 76, 5 che avete fatto sul primo anno...il secondo come stipendi per i giocatori mi esce 66 e qualcosa...
quest'anno credo si sia rialzato....
E non prendi per buoni quelli del bilancio

Cmq si, il problema principale della Roma è il monte ingaggi, è spaventoso, è imbarazzante rispetto al livello della squadra.
Fiorentina, napoli e lazie ce l'hanno la metà del nostro mi pare.
Anche per questo non possiamo fare investimenti.
Non è una giustificazione ma un dato di fatto.
... e pure quest'anno ... se riattaccamo ar cazzo ...
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Re: Monte Ingaggi
x cerbero: non vorrei dire cagate, ma anche i bonus sono tassati. O almeno, a me in passato i premi e i bonus me li hanno tassati.
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Re: Monte Ingaggi
A meno che per il calciatori non ci siano regole speciali tutto è tassato in busta paga.il_noumeno ha scritto:x cerbero: non vorrei dire cagate, ma anche i bonus sono tassati. O almeno, a me in passato i premi e i bonus me li hanno tassati.
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Re: Monte Ingaggi
Confermo... nella mia azienda la GDF ci ha rotto il cubo perchè i premi non venivano tassati. Tra l'altro su decisione del consulente del lavoro che non sapeva nullail_noumeno ha scritto:x cerbero: non vorrei dire cagate, ma anche i bonus sono tassati. O almeno, a me in passato i premi e i bonus me li hanno tassati.

ilmauro ha scritto: non ce capisco un cazzo
postromantico ha scritto: so 'na merda Mattè
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Re: Monte Ingaggi
complimenti per il consulente!MarcoDaLatina ha scritto: Confermo... nella mia azienda la GDF ci ha rotto il cubo perchè i premi non venivano tassati. Tra l'altro su decisione del consulente del lavoro che non sapeva nulla

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Re: Monte Ingaggi
me li tassano, me li tassano. Credo con un'aliquota più bassa ma non ne sono sicuroMarcoDaLatina ha scritto: Confermo... nella mia azienda la GDF ci ha rotto il cubo perchè i premi non venivano tassati. Tra l'altro su decisione del consulente del lavoro che non sapeva nulla
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Re: Monte Ingaggi
i premi aggiuntivi sono tassabili solo se sono inclusi nel contratto firmato e depositato in lega.Mardavikia ha scritto: A meno che per il calciatori non ci siano regole speciali tutto è tassato in busta paga.
quelli che non sottoposti a tassazione sono quelli che sono dati come "puro spirito di liberalità" da parte del club (qui potrebbe rientrare il discorso di Borriello e del fatto che sul suo comunicato non si parla chiaramente di premi)
poi c'è tutto il discorso sui fringe benefit.. la lunghissima diatriba che secondo alcuni i calciatori per quanto lavoratori dipendenti dovrebbero anche essere inquadrati come il "mezzo" per raggiungere l'obiettivo dell'azienda.. e quindi come beni strumentali..
ma alla prossima riga ve comincerei a costà troppo.. quindi me fermo!
Non so se hai presente una puttana ottimista e di sinistra.
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Niente offre certezze incrollabili e coerenze granitiche come l’ignoranza.
(Vittorio Zucconi)
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Re: Monte Ingaggi
EDIT: avevo sbagliato a quotare
dai miei calcoli, se può essere gradita un'ulteriore conferma, siamo sugli 75 + premi (almeno 5 milioni) per la stagione 2012/13.
oswald ha scritto:Aspetto lumi da santiago ma a me non sembra che il monte ingaggi si sia ridotto sensibilmente dal 2012 al 2013.
Le cifre che leggo, 66-67 milioni lordi, mi sembrano bassine. Siamo più sugli 80 milioni.
dai miei calcoli, se può essere gradita un'ulteriore conferma, siamo sugli 75 + premi (almeno 5 milioni) per la stagione 2012/13.
Ultima modifica di Samael il gio 5 set 2013, 9:40, modificato 1 volta in totale.
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Re: Monte Ingaggi
Lasciamo perde va...ChiamatoreMascherato ha scritto: complimenti per il consulente!
ilmauro ha scritto: non ce capisco un cazzo
postromantico ha scritto: so 'na merda Mattè
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Re: Monte Ingaggi
postromantico ha scritto: i premi aggiuntivi sono tassabili solo se sono inclusi nel contratto firmato e depositato in lega.
quelli che non sottoposti a tassazione sono quelli che sono dati come "puro spirito di liberalità" da parte del club (qui potrebbe rientrare il discorso di Borriello e del fatto che sul suo comunicato non si parla chiaramente di premi)
poi c'è tutto il discorso sui fringe benefit.. la lunghissima diatriba che secondo alcuni i calciatori per quanto lavoratori dipendenti dovrebbero anche essere inquadrati come il "mezzo" per raggiungere l'obiettivo dell'azienda.. e quindi come beni strumentali..
ma alla prossima riga ve comincerei a costà troppo.. quindi me fermo!

ilmauro ha scritto: non ce capisco un cazzo
postromantico ha scritto: so 'na merda Mattè
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Re: Monte Ingaggi
A tale conclusione, infatti, è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza 18 gennaio 2010, n. 1,
che - anche in considerazione delle norme regolamentari dell’esercizio di attività da parte degli agenti dei calciatori - ha stabilito l’afferenza delle menzionate somme esclusivamente alla sfera di interesse dell’atleta. In tal senso, si è infatti evidenziata l’impossibilità chel’agente possa contemporaneamente svolgere, in sede di stipulazione di un contratto di lavoro, attività a favore sia del calciatore che della società sportiva: e ciò in base alla vigenza di una norma atta ad
evitare l’emersione di potenziali situazioni di conflitto di interessi.
Quanto sopra con la conseguenza di affermare, oltre che l’assoggettamento ad imposizione Irpef in capo al calciatore,
anche l’obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte su detto ‘fringe benefit’, da parte della società di calcio
che abbia materialmente corrisposto all’agente il compenso pattuito.
2. Per quanto attiene, poi, il trattamento tributario dei premi e delle erogazioni in natura che siano eventualmente corrisposti agli atleti professionisti da altri enti – in occasione, ad esempio, della partecipazione alla squadra nazionale impegnata in eventi sportivi internazionali – si è conformemente concluso in giurisprudenza che gli stessi, poiché non derivanti dall’originario rapporto di lavoro con la società sportiva di appartenenza, non sono qualificabili tra i redditi di lavoro dipendente.
E’ questo, ad esempio, il caso delle sentenze di Cassazione 1° marzo 1990, n. 1549, 20 aprile 1990, n. 3303 e 14 giugno 1999, n. 5866, che, in senso opposto rispetto a quanto era stato dapprima affermato dall’Amministrazione
Finanziaria4, hanno negato la possibilità che il rapporto di lavoro subordinato in essere con la società sportiva possa permanere anche qualora l’atleta svolga episodiche attività sportive a favore della Federazione nazionale: e ciò considerando che non è comunque possibile ipotizzare l'esistenza di un teorico ‘distacco’ dell’atleta/lavoratore
da parte della società sportiva a favore della Federazione nazionale.
In tali circostanze, i compensi, in denaro o in natura, percepiti dall’atleta professionistico sono stati perciò ricondotti,
tenuto anche conto della possibile qualificazione in tal senso desumibile dal contenuto dell’art.3 , comma 2, lettera a)
Legge n. 91/1981, al diverso ambito dei redditi di lavoro autonomo, con conseguente applicabilità delle ritenute alla
fonte previste dal D.P.R. n. 600/1973 per detta tipologia di redditi. La circostanza, inoltre, che detti importi siano normalmente corrisposti in connessione al raggiungimento di un certo risultato sportivo (c.d. ‘premi partita’), perciò compensando la bravura dell’atleta professionista nel perseguimento del miglior risultato agonistico, ha portato ad
escludere che sui premi in commento possa essere applicata la ritenuta a titolo d’imposta (20%) prevista dall’art. 30,
comma 2, D.P.R. n. 600/1973, prevista per le vincite conseguite nel corso di competizioni sportive. Ed infatti, si è ritenuto che detto regime di tassazione, tipicamente riferibile all’esercizio di attività sportive dilettantistiche, possa riguardare soli i premi corrisposti, con spirito di liberalità, da parte di soggetti non legati da rapporti di lavoro con l’atleta; né operanti nell’ambito della manifestazione sportiva (qual è il caso, ad esempio, dei premi assegnati dalle autorità, o messi in palio dai tifosi, ecc.). Qualora non ricorrano dette ipotesi, i premi corrisposti agli atleti professionisti in caso di vittoria in determinate competizioni sportive vanno assoggettati a tassazione Irpef in modo ordinario, data la loro riconducibilità all’ambito delle attività sportive normalmente esercitate dagli stessi atleti.
che - anche in considerazione delle norme regolamentari dell’esercizio di attività da parte degli agenti dei calciatori - ha stabilito l’afferenza delle menzionate somme esclusivamente alla sfera di interesse dell’atleta. In tal senso, si è infatti evidenziata l’impossibilità chel’agente possa contemporaneamente svolgere, in sede di stipulazione di un contratto di lavoro, attività a favore sia del calciatore che della società sportiva: e ciò in base alla vigenza di una norma atta ad
evitare l’emersione di potenziali situazioni di conflitto di interessi.
Quanto sopra con la conseguenza di affermare, oltre che l’assoggettamento ad imposizione Irpef in capo al calciatore,
anche l’obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte su detto ‘fringe benefit’, da parte della società di calcio
che abbia materialmente corrisposto all’agente il compenso pattuito.
2. Per quanto attiene, poi, il trattamento tributario dei premi e delle erogazioni in natura che siano eventualmente corrisposti agli atleti professionisti da altri enti – in occasione, ad esempio, della partecipazione alla squadra nazionale impegnata in eventi sportivi internazionali – si è conformemente concluso in giurisprudenza che gli stessi, poiché non derivanti dall’originario rapporto di lavoro con la società sportiva di appartenenza, non sono qualificabili tra i redditi di lavoro dipendente.
E’ questo, ad esempio, il caso delle sentenze di Cassazione 1° marzo 1990, n. 1549, 20 aprile 1990, n. 3303 e 14 giugno 1999, n. 5866, che, in senso opposto rispetto a quanto era stato dapprima affermato dall’Amministrazione
Finanziaria4, hanno negato la possibilità che il rapporto di lavoro subordinato in essere con la società sportiva possa permanere anche qualora l’atleta svolga episodiche attività sportive a favore della Federazione nazionale: e ciò considerando che non è comunque possibile ipotizzare l'esistenza di un teorico ‘distacco’ dell’atleta/lavoratore
da parte della società sportiva a favore della Federazione nazionale.
In tali circostanze, i compensi, in denaro o in natura, percepiti dall’atleta professionistico sono stati perciò ricondotti,
tenuto anche conto della possibile qualificazione in tal senso desumibile dal contenuto dell’art.3 , comma 2, lettera a)
Legge n. 91/1981, al diverso ambito dei redditi di lavoro autonomo, con conseguente applicabilità delle ritenute alla
fonte previste dal D.P.R. n. 600/1973 per detta tipologia di redditi. La circostanza, inoltre, che detti importi siano normalmente corrisposti in connessione al raggiungimento di un certo risultato sportivo (c.d. ‘premi partita’), perciò compensando la bravura dell’atleta professionista nel perseguimento del miglior risultato agonistico, ha portato ad
escludere che sui premi in commento possa essere applicata la ritenuta a titolo d’imposta (20%) prevista dall’art. 30,
comma 2, D.P.R. n. 600/1973, prevista per le vincite conseguite nel corso di competizioni sportive. Ed infatti, si è ritenuto che detto regime di tassazione, tipicamente riferibile all’esercizio di attività sportive dilettantistiche, possa riguardare soli i premi corrisposti, con spirito di liberalità, da parte di soggetti non legati da rapporti di lavoro con l’atleta; né operanti nell’ambito della manifestazione sportiva (qual è il caso, ad esempio, dei premi assegnati dalle autorità, o messi in palio dai tifosi, ecc.). Qualora non ricorrano dette ipotesi, i premi corrisposti agli atleti professionisti in caso di vittoria in determinate competizioni sportive vanno assoggettati a tassazione Irpef in modo ordinario, data la loro riconducibilità all’ambito delle attività sportive normalmente esercitate dagli stessi atleti.
Non ho capito un ciufolo della vita
paz ha scritto: Poi Danilo ha un qualcosa in più: ha quel tocco macho del bestemmiatore solitario, insomma, di chi non conosce solo le vette ardite dell'intelletto, ma anche la suburra della materialità.
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Re: Monte Ingaggi
questa roba mi da del maniacale....
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Re: Monte Ingaggi
grazie Danilo, quindi è probabile che i premi (parte variabile) siano sottoposti alla medesima tassazione della parte fissa dell'ingaggio. D'altronde, anche solo per mero spirito pratico, abbiamo tutti adottato questo criterio.
Peraltro in aggiunta alle ritenute fiscali vanno considerate anche quelle previdenziali.
Peraltro in aggiunta alle ritenute fiscali vanno considerate anche quelle previdenziali.
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