Insomma è tutta fuffa quella di Lotito.red5788 ha scritto: ↑ieri, 13:11 Stadio Flaminio: E’ INCEDIBILE
Stadio Flaminio: E’ inalienabile.
Recenti articoli apparso su”Il Corriere della Sera-edizione romana” a firma di Elmar Bergonzini(11 ottobre 2025) e di Rinaldo Frignani (21 ottobre 2025) danno notizia di una prossima interlocuzione tra il Comune di Roma e la Lazio spa per il riconoscimento a quest’ultima del diritto di superficie relativo all’impianto sportivo. Al riguardo, si ritiene necessario fornire le precisazioni di carattere tecnico- giuridico che seguono.
Il diritto di superficie consiste nell’attribuzione del diritto di proprietà su una costruzione, distinto dal diritto di proprietà del suolo sul quale questa costruzione sorge.
Il titolare del diritto di superficie ha la totale disponibilità della costruzione che altro non è se non una proprietà, potendo, quindi, costituire su di essa diritti anche reali (es.ipoteca). Se il diritto di superficie è a tempo determinato la scadenza del termine comporta l’estinzione di tutti i diritti sul bene.
È evidente, perciò, che la costituzione di un diritto di superficie su un immobile si sostanzia nella sua alienazione da parte del proprietario originario.
Ciò premesso, lo Stadio Flaminio, essendo un immobile di proprietà del Comune di Roma di natura storico–culturale, ai sensi del”Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”è, per legge, inalienabile.
Quando anche fosse da ritenere alienabile, lo sarebbe solo a patto di autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e, segnatamente, della competente Soprintendenza Speciale per i Beni Architettonici e del Paesaggio, fermo restando che, anche in questo caso, il bene rimarrebbe, comunque, soggetto al rispetto della normativa che ne tutela l’architettura, la struttura ed il rapporto con Il contesto urbano e paesaggistico.
Sullo Stadio Flaminio la Soprintendenza, che già aveva dichiarato di interesse l’impianto sportivo come “ tutelato ai sensi dell’art.10, co.3,lett.d) del D.lgs 42/2004,conDecreto del Segretariato Regionale del Lazio del 09/11/2018 n.11120098,” precisava che “gli interventi dovranno rispettarne la struttura l’impianto originario nonché le finiture..….fattori fortemente identitari e non modifiche in una strategia di valorizzazione dell’impianto e…… che veda al tempo stesso rispettate la vocazione e l’originaria destinazione d’uso sia per quanto riguarda la funzione dello stadio sia gli spazi accessori”.
La stessa Soprintendenza, nell’esaminare il “Conservation Plan” relativo allo Stadio Flaminio, del 2021, predisposto dall’Università degli Studi La Sapienza di Roma e finanziato dalla Getty Foundation, riteneva il Piano” strumento indispensabile in vista digli auspicabili interventi di restauro”.
“Conservation Plan” in cui si raccomanda, tra l’altro, espressamente e specificatamente, di estendere le liste di tutela culturale, oggi limitate al solo Stadio Flaminio, all’intero sistema degli impianti e delle strutture olimpiche di Nervi.
Aggiungasi che l’eventuale sdemanializzazione dal demanio comunale culturale, di cui fa parte lo Stadio Flaminio, con conseguente passaggio del bene da demaniale a patrimoniale potrebbe essere attuata solo mediante provvedimento amministrativo.Sdemanializzazione che non potrebbe avvenire neppure nel caso di prolungato disuso del bene da parte dell’ente pubblico proprietario.
Si tenga, inoltre, presente che, anche relativamente ai beni immobili non demaniali costituenti solo patrimonio pubblico, sebbene non disciplinati da normative specifiche che ne dispongano l’inalienabilità, le Amministrazioni Pubbliche proprietarie ricorrono normalmente, in maniera prudenziale, non a provvedimenti di alienazione di tali immobili bensì di concessione.
Pertanto, non ricorrono i presupposti e le condizioni che consentono la costituzione di un diritto di superficie sullo stadio Flaminio a favore di un soggetto privato.
Più in dettaglio, si richiama il provvedimento di dichiarazione di interesse culturale con il quale il complesso sportivo è stato assoggettato alle norme del citato Codice (Decreto legislativo n.42/2004).
In particolare, si citano i principi sanciti dall’articolo 1 del richiamato Decreto:
comma 1”In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione La Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice;
comma 2 “ La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura;
comma 3“ Lo Stato, le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
comma 4 “Gli altri soggetti pubblici nello svolgimento della loro attività assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale”.
E, per quanto attiene più specificatamente allo Stadio Flaminio, si richiama il disposto dell’articolo 11 del richiamato Decreto“Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela” e, in particolare, il comma1 “ Sono assoggettati alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose…. lettera e)“le opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico ai termini dell’articolo 37”
Deve, peraltro, rilevarsi che lo stesso Comune, facendo proprio il richiamato “Conservation Plan” si è vincolato alle indicazioni in esso contenute.
Pertanto, non ricorrono i presupposti e le condizioni che consentono la costituzione di un diritto di superficie sullo Stadio Flaminio a favore di un soggetto privato.
Costituzione che, ove fosse possibile, dovrebbe, comunque, avvenire a titolo oneroso a carico del privato ed a favore del Comune sulla base di una perizia estimativa del valore di tale diritto.
A tale riguardo si ritiene opportuno un richiamo alla Legge 23 dicembre 1998 n.448 contenente“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” del 29 dicembre 1998, con cui è stata offerta ai Comuni la possibilità di cedere in proprietà le aree comprese nei Piani di Zona. In questa ottica, per un eventuale ipotetico acquisto dell’impianto si richiama quanto richiesto per la determinazione del prezzo (Delibera n.”4 del 31/03/2003 “Cessione in proprietà ai sensi della legge 23 dicembre 1998 n., 448 articolo 31, commi da 45 a 50.”)
“L’importo da corrispondere per l’acquisto viene calcolato sulla base del valore di stima cui dovranno essere detratti gli oneri versati al momento della stipula dell’atto notarile di concessione del diritto di superficie, ovvero alla stipula della convenzione di assegnazione delle aree per l’acquisizione del diritto di superficie rivalutato secondo gli indici Istat. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avverrà a seguito di proposta da parte dell’Amministrazione di Roma Capitale e di accettazione da parte dei singoli proprietari……. dietro pagamento del corrispettivo di cessione.”
E’, infine, opportuno,più in generale, richiamare alcune autorevoli considerazioni contenute nell’articolo “Lo sport nella Costituzione e l’operazione Stadio Flaminio” del Prof.Avv.o Piero Sandulli, pubblicato sul sito www.federsupporter.it : “Il settimo comma aggiunto dal settembre 2023 all’articolo 33 collocato nel Titolo Secondo della Costituzione relativo ai rapporti etico sociali precisa:”La Repubblica riconosce il valore educativo sociale di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Invero, la collocazione di questo nuovo comma che ha dato piena dignità alla pratica sportiva e alla sua valenza educativa impone allo Stato, alle Regioni, agli Enti locali ed alla scuola, la necessità di mutare le loro scelte relative alla pratica sportiva ed agli impianti per realizzare le stesse .Posto l’accento sulla funzione sociale ed educativa dello sport, è necessario considerare lo sport in un’ottica diversa da quella di natura esclusivamente agonistica che si è affermata nel corso del ventesimo secolo. Lo sport oggi è, a buon diritto, elemento portante della socializzazione dell’individuo ad ogni età delle persone ed è compito della Repubblica facilitare gli Enti locali con i loro impianti sportivi…..Invero, gli impianti sportivi non vanno considerati solo nell’ottica dei grandi eventi ma debbono essere funzionali per adempiere al nuovo compito che la Costituzione assegna alla pratica sportiva.”
Alla luce delle suesposte considerazioni ,dunque, non appare conforme al dettato costituzionale il disconoscimento del pubblico interesse a progetti di ristrutturazione e ripristino dello Stadio Flaminio,non esclusivamente o prevalentemente, finalizzati ad ospitare grandi eventi sportivi calcistici nazionali ed internazionali di rilevanza mediatica.
Pertanto, non può essere riconosciuto il pubblico interesse a progetti che, comunque, siano funzionali allo scopo sociale educativo della pratica dell’attività sportiva in tutte le sue forme.
Federsupporter Area Giuridico-Legale
Il Presidente Avv. Massimo Rossetti
Dr.Alfredo Parisi Avv. Luciano Cucculelli
Strano. Ma l'unica cosa che conta davvero è che i sorci ci credano




