Re: vittimismo in salsa gobba
Inviato: dom 26 ago 2012, 12:16
INCOLPAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE DELLA SOCIETA’ JUVENTUS
1. Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo,
Pierluigi Pairetto, Tullio Lanese e Massimo De Santis, di violazione dell’art. 1,
comma 1, C.G.S. e dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., per aver posto in essere, nelle
rispettive qualità ricoperte all’epoca dei fatti, le condotte descritte nella parte
motiva, in particolare nella sezione III, consistite, fra l’altro, nell’avere
intrattenuto i contatti, realizzati anche su linee telefoniche riservate, e partecipato
agli incontri, con modalità non pubbliche, sopra menzionati; condotte contrarie ai
principi di lealtà probità e correttezza e, al contempo, dirette a procurare un
vantaggio alla società Juventus, mediante il condizionamento del regolare
funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà,
imparzialità ed indipendenza, propri della funzione arbitrale. Con l’aggravante di
cui al comma 6 dell’art. 6 C.G.S., per la pluralità di condotte poste in essere e per
l’effettivo conseguimento del vantaggio in classifica.
2. La società Juventus, della responsabilità diretta e presunta prevista dagli
artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, C.G.S., in ordine a quanto ascritto nel capo
che precede ai suoi dirigenti forniti di legale rappresentanza e agli altri soggetti
non tesserati per essa società. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6
C.G.S., per la pluralità di condotte poste in essere e per l’effettivo conseguimento
del vantaggio in classifica.
3. Moggi e Giraudo, di violazione dei principi di lealtà, probità e
correttezza di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. per avere tenuto, al termine della
gara Reggina - Juventus del 6 novembre 2004, la condotta descritta nella parte
motiva al punto nei confronti della terna arbitrale.
4. la società Juventus di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4,
C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai suoi dirigenti al capo che precede.
5. Paparesta e Ingargiola, di violazione dei principi di lealtà, probità e
correttezza di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. per avere omesso la segnalazione
della condotta sopra descritta al capo C) tenuta da Moggi e Giraudo, come
descritto nella parte motiva.
6. Lanese, di violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui
all'art. 1, comma 1, C.G.S. per avere avallato e consigliato il suddetto
comportamento omissivo posto in essere da Ingargiola come descritto nella parte
motiva.
7. Moggi, di violazione degli artt. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per
aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento delle gare Juventus-
Lazio del 5 dicembre 2004 e Bologna-Juventus del 12 dicembre 2004 come
descritto nella parte motiva, e dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione alla gara
Juventus-Udinese del 13 febbraio 2005, per aver posto in essere le condotte
descritte nella parte motiva, relativamente a tale ultima gara. Con l'aggravante di
cui al comma 6 dell'art. 6 C.G.S., per la pluralità di condotte poste in essere.
8. Paolo Bergamo, di violazione dell'art. 6, comma 1, prima parte, C.G.S.,
per aver tentato di alterare lo svolgimento della gara Juventus-Udinese del 13
febbraio 2005, secondo quanto descritto nella parte motiva relativa alla gara
suddetta.
9. Massimo De Santis, di violazione dell'art. 6, comma 1, prima parte,
C.G.S., per aver aderito al disegno di Moggi finalizzato all'alterazione dello
svolgimento della gara Bologna-Juventus del 12 dicembre 2004, attraverso il
ricorso alle ammonizioni di giocatori diffidati nella precedente gara Fiorentina-
Bologna del 5 dicembre 2004, secondo quanto descritto nella parte motiva
relativa alla gara suddetta.
10. la F.C. Juventus S.p.A., di responsabilità diretta e presunta ai sensi
degli artt. 6, comma 1, 9, comma 3, e 2, comma 4, C.G.S., per quanto ascritto nei
capi 7, 8 e 9 al suo dirigente con legale rappresentanza e agli altri soggetti non
tesserati per la stessa società. Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 6
C.G.S., per la pluralità di condotte poste in essere.
CALCIOPOLI REST IN PEACE
1. Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo,
Pierluigi Pairetto, Tullio Lanese e Massimo De Santis, di violazione dell’art. 1,
comma 1, C.G.S. e dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., per aver posto in essere, nelle
rispettive qualità ricoperte all’epoca dei fatti, le condotte descritte nella parte
motiva, in particolare nella sezione III, consistite, fra l’altro, nell’avere
intrattenuto i contatti, realizzati anche su linee telefoniche riservate, e partecipato
agli incontri, con modalità non pubbliche, sopra menzionati; condotte contrarie ai
principi di lealtà probità e correttezza e, al contempo, dirette a procurare un
vantaggio alla società Juventus, mediante il condizionamento del regolare
funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà,
imparzialità ed indipendenza, propri della funzione arbitrale. Con l’aggravante di
cui al comma 6 dell’art. 6 C.G.S., per la pluralità di condotte poste in essere e per
l’effettivo conseguimento del vantaggio in classifica.
2. La società Juventus, della responsabilità diretta e presunta prevista dagli
artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, C.G.S., in ordine a quanto ascritto nel capo
che precede ai suoi dirigenti forniti di legale rappresentanza e agli altri soggetti
non tesserati per essa società. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6
C.G.S., per la pluralità di condotte poste in essere e per l’effettivo conseguimento
del vantaggio in classifica.
3. Moggi e Giraudo, di violazione dei principi di lealtà, probità e
correttezza di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. per avere tenuto, al termine della
gara Reggina - Juventus del 6 novembre 2004, la condotta descritta nella parte
motiva al punto nei confronti della terna arbitrale.
4. la società Juventus di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4,
C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai suoi dirigenti al capo che precede.
5. Paparesta e Ingargiola, di violazione dei principi di lealtà, probità e
correttezza di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. per avere omesso la segnalazione
della condotta sopra descritta al capo C) tenuta da Moggi e Giraudo, come
descritto nella parte motiva.
6. Lanese, di violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui
all'art. 1, comma 1, C.G.S. per avere avallato e consigliato il suddetto
comportamento omissivo posto in essere da Ingargiola come descritto nella parte
motiva.
7. Moggi, di violazione degli artt. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per
aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento delle gare Juventus-
Lazio del 5 dicembre 2004 e Bologna-Juventus del 12 dicembre 2004 come
descritto nella parte motiva, e dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione alla gara
Juventus-Udinese del 13 febbraio 2005, per aver posto in essere le condotte
descritte nella parte motiva, relativamente a tale ultima gara. Con l'aggravante di
cui al comma 6 dell'art. 6 C.G.S., per la pluralità di condotte poste in essere.
8. Paolo Bergamo, di violazione dell'art. 6, comma 1, prima parte, C.G.S.,
per aver tentato di alterare lo svolgimento della gara Juventus-Udinese del 13
febbraio 2005, secondo quanto descritto nella parte motiva relativa alla gara
suddetta.
9. Massimo De Santis, di violazione dell'art. 6, comma 1, prima parte,
C.G.S., per aver aderito al disegno di Moggi finalizzato all'alterazione dello
svolgimento della gara Bologna-Juventus del 12 dicembre 2004, attraverso il
ricorso alle ammonizioni di giocatori diffidati nella precedente gara Fiorentina-
Bologna del 5 dicembre 2004, secondo quanto descritto nella parte motiva
relativa alla gara suddetta.
10. la F.C. Juventus S.p.A., di responsabilità diretta e presunta ai sensi
degli artt. 6, comma 1, 9, comma 3, e 2, comma 4, C.G.S., per quanto ascritto nei
capi 7, 8 e 9 al suo dirigente con legale rappresentanza e agli altri soggetti non
tesserati per la stessa società. Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 6
C.G.S., per la pluralità di condotte poste in essere.
CALCIOPOLI REST IN PEACE