Art. 17Elisa ha scritto:Qualcuno può postare il regolamento per intero? Se non ho capito male dicono che il comma 4 è interpretabile..
Sanzioni inerenti alla disputa delle gare
1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul
regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita
della gara stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio
eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva
l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1, comma 1. Non si applica la
punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad
accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato
unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile
è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli
conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in
luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Se il fatto o
la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell’art.
18, comma 1.
2. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la
responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.
3. La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei
termini previsti, comporta la sanzione sportiva di cui al comma 1 e la penalizzazione di un punto in
classifica.
4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri
esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano
avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia
sportiva possono:
a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione
disciplinare;
b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;
c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.
Al di fuori dei casi indicati, gli Organi della giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere
eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l'effettuazione.
5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8,
alla società che:
a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF.
La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF,
determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano
effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le
gare dell'attività di calcio a cinque.
me sa che se la piamo in der posto

